[1]Articolo IV
[2]I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti saranno, durante il periodo della loro validita', riconosciuti dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.
Testo vigente dal 9 maggio 1968
