[1]Articolo IX

[2]Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare qualche disposizione del presente Accordo, potra' richiedere l'inizio delle consultazioni tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data della richiesta. Se le Autorita' Aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente Accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche. Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno apportare qualche modifica all'Allegato del presente Accordo, tale modifica potra' essere effettuata per accordo diretto tra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 9 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;539~artix · fonte del testo