annuale delle Parti 1. Ciascuna Parte fara' rapporto annualmente sui passi intrapresi per attuare il presente Protocollo. Tali rapporti includeranno le notifiche attuate in conformita' con l'Articolo 13 (3), i piani di emergenza istituiti in conformita' con l'Articolo 15 ed ogni altra notifica ed informazione richiesta in base al presente Protocollo riguardo alla quale non vi sia nessun'altra disposizione relativa alla circolazione ed allo scambio di informazioni. 2. I rapporti effettuati in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione Consultiva del Trattato Antartico e messi a disposizione del pubblico.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art17 · fonte su Normattiva