[1]Paragrafo 1. - Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi per l'applicazione della presente convenzione saranno comunicate alla autorita' competente dell'altro Paese per il tramite dei Ministeri degli affari esteri.
[2]Paragrafo 2. - Le autorita' competenti dei due Paesi comunicheranno altresi' tempestivamente, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
