[1]delle attivita' di cooperazione
[2]1. Le attivita' di cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitari sono le seguenti: spettro radio, ricerca e formazione scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, potenziamenti. sicurezza, responsabilita' e recupero dei costi. Le Parti possono modificare il presente elenco con decisione del Comitato direttivo GNSS istituito a norma dell'articolo 14. 2. Il presente accordo non comprende la cooperazione fra le Parti nei seguenti settori. Se le Parti concordano che vantaggi reciproci deriveranno dall'estensione della cooperazione a uno dei settori seguenti, esse devono negoziare e concludere accordi adeguati:
[3]2.1. tecnologie e beni sensibili di GALILEO sottoposte al controllo di esportazione e a misure di regolamentazione di non proliferazione applicabili nella Comunita' europea o negli Stati membri, 2.2. crittografia e sicurezza delle informazioni di GALILEO (INFOSEC), 2.3. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente), 2.4. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO, 2.5. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, realizzazione. collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonche' 2.6. scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO.
[4]3. Il presente Accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma GALILEO. Il presente Accordo non incide neanche sulle misure regolamentari pertinenti che attuano gli impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, compreso il controllo di trasferimenti tangibili di tecnologia, ne' sulle misure di sicurezza nazionali.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
