Per il tramite del Segretario generale del Consiglio d'Europa, le Parti contraenti si comunicheranno l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali e/o regionali autorizzati a rilasciare il certificato previsto dall'articolo 4 del presente Accordo ed a distribuire i reagenti per la classificazione tessutale importati.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
