[1](1) Il presente Accordo dovra' essere ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Vienna. (2) L'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Roma il 12 settembre 1985 in due originali, in lingua italiana e tedesca, facenti ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica d'Austria

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;72~accordo-art2 · fonte su Normattiva