[1]Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

[2]1. Le parti convengono sulla necessita' di adoperarsi e cooperare onde evitare il cattivo impiego dei loro sistemi finanziari, e il riciclaggio dei proventi di ogni attivita' illecita grave, come raccomanda la task force «Azione finanziaria» (FATF). 2. Le due parti convengono di promuovere la formazione e l'assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni tre le autorita' competenti delle parti, nell'ambito delle rispettive normative, sulla base di norme appropriate per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dalle parti e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force «Azione finanziaria» (FATF).

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art24 · fonte su Normattiva