• 1)Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente Accordo nel caso che tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato.
  • 2)Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art15 · fonte su Normattiva