- 1)Le Amministrazioni doganali delle parti contraenti si comunicano, a richiesta, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione o di esportazione, specialmente quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana e della specie tariffaria della merce. Tuttavia, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 7 del presente Accordo, le informazioni saranno fornite spontaneamente, sia nel caso di traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, sia in qualsiasi altro caso che possa comportare grave pericolo per l'economia dell'altro paese.
- 2)L'Amministrazione interpellata se non dispone delle informazioni richieste, fa svolgere indagini nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel proprio paese in materia di percezione di dazi doganali e di altri diritti di importazione e di esportazione.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
