Finanziario Senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 17, tutte le spese della Corte sono sostenute dagli Stati parte della presente Convenzione. Le disposizioni per il calcolo delle spese, per l'elaborazione e l'approvazione del bilancio annuale della Corte, per la ripartizione delle spese fra gli Stati parte della presente Convenzione, per la revisione delle spese della Corte e per le questioni relative, sono contenute in un Protocollo Finanziario che dovra' essere adottato dal Comitato degli Alti Funzionari. Dal momento in cui aderisce alla presente Convenzione, uno Stato e' vincolato a tale Protocollo.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art13 · fonte su Normattiva