DEI CONTI 1. I conti concernenti tutte le entrate e le spese iscritte nel bilancio nonche' il bilancio degli elementi attivi e passivi dell'Europol sono sottoposti ad una revisione annuale conformemente al regolamento finanziario. A tal fine il direttore presenta entro il 31 maggio dell'anno successivo una relazione sulla chiusura dell'esercizio. 2. La revisione dei conti e' effettuata da un Comitato di controllo comune, composto da tre membri designati dalla Corte dei conti delle Comunita' europee su proposta del suo Presidente. La durata del mandato di tali membri e' di tre anni; essi si alternano in modo che ogni anno venga sostituito il membro insediato gia' da tre anni nel Comitato di controllo. In deroga alle disposizioni della seconda frase, il mandato del membro che, per estrazione e sorte e': - al primo posto, e' fissato a due anni, - al secondo posto, e tre anni, - al terzo posto, a quattro anni, all'atto della prima composizione del Comitato di controllo comune dopo che l'Europol e' entrato in attivita'. Gli eventuali costi della revisione dei conti sono imputati al bilancio previsto dall'articolo 35. 3. Il Comitato di controllo comune presenta al Consiglio, secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, una relazione di revisione sull'esercizio trascorso; in via preliminare il direttore e il controllore finanziario hanno la possibilita' di formulare il loro parere sulla relazione di revisione e tale relazione e' discussa in sede di consiglio di amministrazione. 4. Il direttore dell'Europol fornisce ai membri del Comitato di controllo comune tutte le informazioni e tutta l'assistenza di cui hanno bisogno per assolvere il loro compito. 5. Il Consiglio da' lo scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio di cui trattasi previo esame della relazione sulla chiusura dell'esercizio. 6. I particolari sono disciplinati dal regolamento finanziario.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art36 · fonte su Normattiva