del Tribunale Arbitrale 1. Se una domanda d'arbitrato e' formulata mediante accordo, tale accordo precisa l'oggetto della controversia. Se non vi e' accordo, in tutto o in parte, riguardante l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa puo' definire la propria posizione rispetto a tale oggetto. 2. Se una domanda d'arbitrato e' formulata mediante ricorso, il ricorso precisa l'oggetto della controversia, lo Stato o gli Stati parte della presente Convenzione contro cui il ricorso e' diretto, e i principali elementi di fatto e di diritto sui quali esso e' fondato. Al momento del ricevimento del ricorso, il Cancelliere lo notifica all'altro o agli altri Stati parte cui fa menzione il ricorso.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art27 · fonte su Normattiva