Se la Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che la decisione di una istanza giudiziaria, o di qualsiasi altra autorita' appartenente ad una delle Parti Contraenti, si trovi interamente o parzialmente in opposizione col diritto delle genti, e se il diritto costituzionale di detta Parte non consentisse, o consentisse solo parzialmente di cancellare in sede amministrativa le conseguenze della decisione in questione, si provvedera' ad accordare alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.
Testo vigente dal 14 marzo 1957
