Se la Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che la decisione di una istanza giudiziaria, o di qualsiasi altra autorita' appartenente ad una delle Parti Contraenti, si trovi interamente o parzialmente in opposizione col diritto delle genti, e se il diritto costituzionale di detta Parte non consentisse, o consentisse solo parzialmente di cancellare in sede amministrativa le conseguenze della decisione in questione, si provvedera' ad accordare alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art18 · fonte del testo