La decisione resa dalla Corte Internazionale di Giustizia sara' eseguita dalle Parti in buona fede. Le difficolta' cui la sua interpretazione potesse dar luogo saranno risolte dalla Corte di Giustizia, cui ciascuna delle Parti potra' adire a tal fine mediante semplice richiesta.
Testo vigente dal 14 marzo 1957
