[1]Paragrafo 1 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.
[2]Paragrafo 2 La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica.
[3]Paragrafo 3 La presente Convenzione, e' conclusa per la durata di cinque anni a partire dalla data in cui essa entrera' in vigore. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovra' essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza.
[4]Paragrafo 4 In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti potranno prevedere in caso di nazionalita' straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.
[5]Paragrafo 5 I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cessera' di essere in vigore, saranno mantenuti in conformita' ad accordi complementari. In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
[6]Fatto a Madrid, il ventuno luglio del millenovecentocinquantasei, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede. Per lo Stato Spagnolo ALBERTO MARTIN ARTAJO
[7]Per la Repubblica italiana G. DEL BALZO
[8]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[9]Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Testo vigente dal 12 marzo 1958
