Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo in Roma al piu' presto possibile. Il presente Accordo e' concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; se non sara' denunciato sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni esso sara' tacitamente prorogato di anno in anno salvo denuncia notificata con un preavviso di sei mesi.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474~art11 · fonte su Normattiva