[1]Articolo III-203

[2]L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art203 · fonte su Normattiva