Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potra' essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Organizzazione, quali sono definiti nella Convenzione.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potra' essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Organizzazione, quali sono definiti nella Convenzione.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art3 · fonte su Normattiva