1. L'Organizzazione avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, le installazioni che essa giudichera' necessarie per l'esercizio delle proprie attivita'. La stessa Organizzazione avra' la piena proprieta' delle installazioni medesime. 2. L'Organizzazione avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 1, tutte le strade che essa riterra' utili. 3. L'Organizzazione avra' il diritto di recintare il terreno citato al paragrafo 2 dell'articolo 1, e di vietarne l'accesso.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art9 · fonte su Normattiva