Il contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 sara' stipulato appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tale contratto avra' termine alla scadenza dell'Accordo, secondo il dettato dell'articolo 30, a meno che non venga prorogato in applicazione di un accordo speciale previsto dall'articolo 30, paragrafo b).
Testo vigente dal 27 settembre 1978
