L'Organizzazione versera' all'Italia, in annualita' posticipate, un canone annuo di 5.000 lire italiane per il diritto di proprieta' dello Stato italiano sulla totalita' del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art7 · fonte su Normattiva