L'Italia sistemera' a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo in vista della costruzione. Le prestazioni a carico dell'Italia sono descritte nell'Allegato II al presente Accordo.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art8 · fonte su Normattiva