1. I Governi firmatari si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione o delle Associazioni di cui all'Articolo 5 precedente, da una parte, per quanto possibile, i mezzi in personale, materiali ed installazioni necessarie per l'adempimento degli studi di cui nell'Articolo predetto, e, d'altra parte, entro i limiti dei crediti aperti nei bilanci nazionali, i contributi monetari necessari. 2. La quota di ciascuna delle parti Contraenti sara' calcolata in proporzione al valore del Prodotto Nazionale Lordo. 3. Il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) da utilizzare ai fini dei conteggi, sara' ricavato dalle statistiche compilate dalla Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea (OECE) -oppure, in mancanza, da qualsiasi altro ente che prevede analoghe garanzie e sia designato in base ad una decisione della Commissione- calcolando la media aritmetica per gli ultimi tre anni per i quali tali statistiche sono disponibili. Il valore del Prodotto Nazionale Lordo (PNL), sara' quello calcolato in base al fattore costo ed ai prezzi correnti. 4. Ai fini di calcolare i contributi finanziari propriamente detti di ciascuno dei Governi firmatari, si terra' conto dei contributi in natura forniti da ciascun Governo in base al primo paragrafo di questo Articolo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~protocollo-transitorio-art6 · fonte su Normattiva