Articolo X L'Articolo 12 della Convenzione diventa l'articolo 11 cosi' redatto: "Articolo 11 1. La Commissione provvede a stabilire con gli Stati e con le Organizzazioni internazionali interessate, le relazioni utili alla realizzazione dell'oggetto dell'Organizzazione. 2. La Commissione e' soprattutto, sotto riserva delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 e dell'articolo 13, la sola competente a concludere a nome dell'Organizzazione, con le Organizzazioni internazionali, le Parti contraenti o gli Stati terzi, gli accordi necessari alla esecuzione dei compiti dell'Organizzazione previsti all'articolo 2. 3. La Commissione puo', su proposta dell'Agenzia, delegare a quest'ultima la decisione di aprire negoziati e di concludere gli accordi necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2."
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
