1. Ai fini dell'esercizio del suo mandato, l'Agenzia applica al controllo della circolazione aerea i regolamenti in vigore sui territori delle Parti Contraenti e negli spazi aerei per i quali i servizi della circolazione aerea sono loro affidati in virtu' degli accordi internazionali di cui sono parti. 2. In caso di difficolta' nell'applicazione delle disposizioni che figurano al paragrafo precedente, l'Agenzia adisce la Commissione la quale raccomanda alle Parti Contraenti ogni provvedimento utile alle condizioni previste al paragrafo 2 a), dell'articolo 6 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art17 · fonte su Normattiva