'Agenzia provvede ai servizi di circolazione aerea:
- a)negli spazi aerei superiori sovrastanti i territori di cui all'articolo precedente, nonche' negli spazi aerei superiori contigui ai precedenti per i quali i servizi della circolazione aerea sono stati affidati alle Parti Contraenti per mezzo di accordo internazionale sotto riserva dei diritti riconosciuti alla Commissione in virtu' dell'articolo 6 della presente Convenzione;
- b)negli spazi aerei inferiori definiti in applicazione dell'articolo 2 della presente Convenzione;
- c)negli spazi aerei che sono oggetto di accordi con Stati terzi, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
