'Agenzia provvede ai servizi di circolazione aerea:

  • a)negli spazi aerei superiori sovrastanti i territori di cui all'articolo precedente, nonche' negli spazi aerei superiori contigui ai precedenti per i quali i servizi della circolazione aerea sono stati affidati alle Parti Contraenti per mezzo di accordo internazionale sotto riserva dei diritti riconosciuti alla Commissione in virtu' dell'articolo 6 della presente Convenzione;
  • b)negli spazi aerei inferiori definiti in applicazione dell'articolo 2 della presente Convenzione;
  • c)negli spazi aerei che sono oggetto di accordi con Stati terzi, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art38 · fonte su Normattiva