fini dell'esercizio del suo mandato ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi della circolazione aerea, l'Agenzia impartisce ai comandanti delle aeronavi tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti ad attenervisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti nei regolamenti di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
