1. Ai fini dell'esercizio del suo mandato, l'Agenzia e' abilitata a costruire gli edifici e le installazioni di cui necessita ed a gestire direttamente i servizi di circolazione aerea che le sono affidati. 2. Tuttavia, allo scopo di ridurre sia le spese di investimento che le spese di gestione, l'Agenzia ricorre ai servizi tecnici nazionali ed utilizza le installazioni nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia possibile al fine di evitare ogni duplicazione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art28 · fonte su Normattiva