Articolo XIII L'articolo 17 della Convenzione diventa l'articolo 15 cosi' redatto: "Articolo 15 Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni di cui al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2, l'Agenzia applica i regolamenti in vigore sui territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali tali Parti sono incaricate della erogazione di servizi di circolazione aerea, in virtu' degli accordi internazionali di cui sono parti".
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
