'Agenzia stabilisce, se del caso, in applicazione delle direttive della Commissione formulate in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 e) dell'articolo 6 della presente Convenzione le tariffe e le condizioni di applicazione dei canoni che l'Organizzazione ha diritto a percepire dagli utenti. Essa li sottopone all'approvazione della Commissione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art20 · fonte su Normattiva