'Agenzia stabilisce, se del caso, in applicazione delle direttive della Commissione formulate in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 e) dell'articolo 6 della presente Convenzione le tariffe e le condizioni di applicazione dei canoni che l'Organizzazione ha diritto a percepire dagli utenti. Essa li sottopone all'approvazione della Commissione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
