1. La Commissione ha come oggetto di promuovere, in cooperazione con le Autorita' Militari nazionali, l'adozione di misure nonche' l'installazione e l'attuazione di mezzi atti: - ad assicurare la sicurezza della navigazione aerea, - a garantire uno svolgimento rapido e disciplinato della circolazione aerea, in determinati spazi che dipendono dalla sovranita' delle Parti Contraenti, o per i quali i servizi della circolazione aerea sono stati loro affidati in virtu' di accordi internazionali. 2. A tal fine la Commissione e' incaricata:
- a)di esaminare, sulla base delle Norme e Prassi Raccomandate dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e tenuto conto delle necessita' della difesa nazionale, l'uniformazione delle regolamentazioni nazionali che governano la circolazione aerea e dell'azione dei servizi incaricati di assicurarne la sicurezza e di predisporla;
- b)di promuovere la politica comune da seguire in materia di aiuti radio-elettrici, di telecomunicazioni e di equipaggiamenti di bordo relativi, destinati ad assicurare la sicurezza delle aeronavi;
- c)di promuovere e di coordinare gli studi per quanto concerne i servizi e le installazioni di navigazione aerea al fine di tenere conto del progresso tecnico e se del caso, esaminare gli emendamenti ai Piani Regionali di navigazione aerea da sottoporre all'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale;
- d)di determinare in conformita' con le disposizioni dell'articolo 38 della presente Convenzione la configurazione dello spazio aereo per il quale i servizi di circolazione aerea sono affidati all'Agenzia; di esercitare i poteri che le sono devoluti in virtu' dell'articolo 2 della presente Convenzione,
- e)di determinare la politica da seguire da parte dell'Agenzia per quanto riguarda la remunerazione dei servizi resi agli utenti e, se del caso, approvare le tariffe e le condizioni di applicazione dei canoni stabiliti dall'Agenzia;
- f)di esaminare le misure atte ad agevolare il finanziamento degli investimenti necessari al funzionamento dell'Agenzia o piu' in generale dei servizi delle Parti Contraenti che danno il loro sostegno alla sicurezza della navigazione aerea;
- g)di esercitare un potere di tutela sulle attivita' dell'Agenzia in applicazione dell'articolo 20 della presente Convenzione, e degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 paragrafo 3 a), 14 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 23 paragrafi 2 e 4, 28 paragrafo 3, 29 paragrafi 1 e 3, 30 paragrafo 1, 34 paragrafo 1, e 37 degli Statuti in annesso.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
