beni acquisiti dalla Organizzazione cui si applica l'articolo 1, par. 1 possono essere venduti o ceduti in conformita' con le condizioni stabilite dai Governi degli Stati interessati.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~protocollo-addizionale-art2 · fonte su Normattiva