Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi
Art. 2 (Protocollo addizionale)
beni acquisiti dalla Organizzazione cui si applica l'articolo 1, par. 1 possono essere venduti o ceduti in conformita' con le condizioni stabilite dai Governi degli Stati interessati.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
