1. Se il Direttore Generale dell'Agenzia od ogni funzionario o agente soggetto allo Statuto amministrativo di cui all'articolo 14 dello Statuto dell'Agenzia oppure alle Condizioni generali per l'impiego del personale del Centro Eurocontrol a Maastricht e' sottoposto ad imposizione da parte uno Stato membro sui redditi che gli sono versati dall'Organizzazione, detto Stato adottera' i provvedimenti necessari per procedere ad una perequazione finanziaria la piu' esatta possibile a favore del bilancio corrispondente dell'Organizzazione, in funzione dell'importo di tale imposta. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicheranno alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~protocollo-addizionale-art3 · fonte su Normattiva