Art. 5 (Protocollo addizionale)
controversia che possa sorgere sia tra le Parti Contraenti, sia tra le Parti Contraenti e l'Organizzazione rappresentata dalla Commissione, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, sara' regolata secondo la procedura prevista all'articolo 33 della Convenzione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
