controversia che possa sorgere sia tra le Parti Contraenti, sia tra le Parti Contraenti e l'Organizzazione rappresentata dalla Commissione, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, sara' regolata secondo la procedura prevista all'articolo 33 della Convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~protocollo-addizionale-art5 · fonte su Normattiva