Art. 5 (Protocollo transitorio)
fini dell'esecuzione degli studi di cui al paragrafo c) dell'Articolo 2 del presente Protocollo, si fara' ricorso in base alle necessita', all'Associazione denominata "Association pour le perfectionnement des methodes et de l'equipement de controle de la circulation aerienne" per la quale un'autorizzazione ministeriale e' stata pubblicata nel "Journal Officiel" della Repubblica Francese il 10 dicembre 1960, nonche' ad ogni altra associazione dello stesso genere che fosse creata in condizioni analoghe e che offrisse le stesse garanzie, in particolare per quanto concerne la gestione dei fondi messi a disposizione delle associazioni dai Governi firmatari.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
