1. Gli scambi di informazione che saranno effettuati periodicamente con incontri scientifici, con seminari, congressi e visite di personale tecnico concernono: - le ricerche e gli studi intrapresi; - la redazione congiunta di pubblicazioni concernenti i settori che formano l'oggetto della cooperazione; - le esperienze nazionali relative all'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, compresi i sistemi informatici di banche di dati e di comunicazioni via satellite, per la preparazione e la gestione dell'emergenza; - le modalita' di gestione degli eventi che si sono verificati nei territori nazionali rispettivi; - i mezzi ed i materiali utilizzabili e la loro eventuale standardizzazione; - ogni altro dato considerato come utile ai fini della cooperazione. Le modalita' di applicazione delle disposizioni previste da questo articolo saranno regolate da intese particolari concluse nell'ambito della riunione annuale di all'art. 15.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578~convenzione-art3 · fonte su Normattiva