ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE NELLO SMANTELLAMENTO DELLE ARMI NUCLEARI SOGGETTE A RIDUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito Parti, al fine di sviluppare e approfondire la cooperazione in ogni campo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, nell'intento di sviluppare il processo di disarmo e il controllo degli armamenti, al fine di favorire l'accelerazione dello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione Russa in condizioni di sicurezza, decisi a recare il loro contributo al rafforzamento del Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari, del 1 luglio 1968, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 La Parte italiana fornira' assistenza alla Parte russa nello smantellamento, in condizioni di sicurezza, delle armi nucleari soggette a riduzione. La Parte italiana assume l'impegno di finanziare tale assistenza per una somma globale di dieci miliardi di lire nel triennio 1993/1995.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;579~accordo-art1 · fonte su Normattiva