film devono essere realizzati da registi italiani o portoghesi, o provenienti da un Paese dell'Unione Europea, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana o portoghese, o appartenenti a un Paese dell'Unione Europea. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi. Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per esigenze di sceneggiatura, previo accordo delle Autorita' competenti dei due Paesi.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;58~accordo-art7 · fonte su Normattiva