film devono essere realizzati da registi italiani o spagnoli, o provenienti da un Paese dell'Unione Europea, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana o spagnola o appartenenti a un Paese dell'Unione Europea. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi. Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori. Potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorita' competenti.

Testo vigente dal 9 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;83~accordo-art7 · fonte su Normattiva