[1]in vigore
[2]1. La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La presente convenzione entrera' in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
- a)In Irlanda:
- i)in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al 6 aprile 1967;
- ii)in ordine all'imposta sugli utili delle societa', per i periodi contabili che iniziano il, o successivamente al 1 aprile 1967, e per la frazione dei periodi contabili non completata a tale data;
- b)In Italia: in ordine alle imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1967.
Testo vigente dal 28 novembre 1974
