[1]in vigore

[2]1. La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La presente convenzione entrera' in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

  • a)In Irlanda:
  • i)in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al 6 aprile 1967;
  • ii)in ordine all'imposta sugli utili delle societa', per i periodi contabili che iniziano il, o successivamente al 1 aprile 1967, e per la frazione dei periodi contabili non completata a tale data;
  • b)In Italia: in ordine alle imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1967.

Testo vigente dal 28 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583~art27 · fonte su Normattiva