[1]Articolo XI
[2]L'Agenzia puo' ricevere e detenere fondi, valute, contanti e valori mobiliari di ogni sorta; essa puo' disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione e tenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
