Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 10 — Presidente esecutivo e Vicepresidente del Consiglio
- a)Il Consiglio, alla maggioranza ripartita dei due terzi e con scheda scritta, designa un Presidente esecutivo indipendente, che puo' avere la cittadinanza di uno dei paesi partecipanti. La designazione del Presidente esecutivo sara' iscritta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria che il Consiglio terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
- b)Non potra' essere designato Presidente esecutivo chiunque abbia esercitato funzioni attive nell'industria o nel commercio dello stagno nei cinque anni precedenti la sua designazione; inoltre, il Presidente esecutivo deve soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 12.
- c)Le disposizioni del paragrafo b) del presente articolo non ostacolano la designazione di un membro del personale del Consiglio come Presidente esecutivo.
- d)Il Consiglio fissa la durata del mandato del Presidente esecutivo, nonche' le condizioni alle quali esercita le sue funzioni.
- e)Il Presidente esecutivo presiede alle sessioni e sedute del Consiglio; esso non partecipa al voto.
- f)Ogni anno il Consiglio elegge due Vicepresidenti scelti rispettivamente fra i rappresentanti dei paesi produttori e fra i rappresentanti dei paesi consumatori. I due Vicepresidenti sono denominati rispettivamente primo Vicepresidente e secondo Vicepresidente. Il primo Vicepresidente e' scelto alternativamente fra i paesi produttori e fra i paesi consumatori.
- g)In caso di dimissione o d'incapacita' permanente del Presidente esecutivo, il Consiglio designa un nuovo Presidente esecutivo conformemente alla procedura di cui al paragrafo a) del presente articolo. In attesa di tale designazione o durante le assenze momentanee del Presidente esecutivo, il primo Vicepresidente, o, se necessario, il secondo Vicepresidente, lo sostituisce con la sola funzione di presiedere alle sessioni e sedute, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. Il Consiglio dovra' anche prevedere nel suo regolamento interno la designazione di un capo provvisorio del servizio amministrativo responsabile dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, conformemente all'articolo 12, durante l'assenza momentanea del Presidente esecutivo o nell'attesa della nomina del nuovo Presidente esecutivo in applicazione del presente paragrafo.
- h)Quando un Vicepresidente agisce in qualita' di Presidente esecutivo non partecipa al voto; il diritto di voto del paese che egli rappresenta puo' essere esercitato conformemente alle disposizioni del comma ii) del paragrafo b) dell'articolo 4 e del paragrafo c) dell'articolo 14.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
