[1]della scorta stabilizzatrice
[2]1. Conformemente all'articolo 13 ed alle disposizioni del presente accordo e nell'osservanza delle direttive impartitegli dal Consiglio, il direttore e' responsabile nei confronti del presidente esecutivo del funzionamento della scorta stabilizzatrice. 2. Ai fini del presente articolo, si intende per prezzo di mercato dello stagno il prezzo dello stagno sul mercato riconosciuto dal Consiglio alla risoluzione del quinto accordo o qualsiasi altro prezzo eventualmente deciso dal Consiglio. 3. Se il prezzo di mercato dello stagno
- a)e' pari o superiore al prezzo massimo, salvo istruzioni contrarie del Consiglio e fermi restando gli articoli 29 e 31, il direttore offre in vendita al prezzo di mercato, sui mercati riconosciuti dal Consiglio, lo stagno di cui egli dispone fin tanto che il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo massimo oppure viene esaurito il quantitativo di stagno di cui egli dispone;
- b)rientra nel settore superiore della fascia compresa tra i prezzi minimo e massimo, il direttore puo' intervenire sui mercati riconosciuti effettuando operazioni a prezzo di mercato al fine di evitare bruschi aumenti di detto prezzo, a condizione che tali operazioni si saldino con vendite nette di stagno;
- c)rientra nel settore intermedio della fascia suddetta, il direttore puo' intervenire soltanto se il Consiglio lo autorizza alla maggioranza di due terzi ripartita;
- d)rientra nel settore inferiore, il direttore puo' intervenire sui mercati riconosciuti effettuando operazioni al prezzo di mercato al fine di evitare brusche discese di detto prezzo a condizione che tali operazioni si saldino con acquisti netti di stagno; oppure
- e)e' pari o inferiore al prezzo minimo, il direttore formula, salvo istruzione contraria del Consiglio e se dispone di fondi sufficienti, fermi restando gli articoli 29 e 31, offerte per acquisti di stagno sui mercati riconosciuti al prezzo di mercato fin tanto che tale prezzo supera il prezzo minimo oppure quando sono esauriti i fondi a sua disposizione. 4. Ai sensi del presente accordo si intendono per mercati riconosciuti i mercati dello stagno dello stretto di Penang e la Borsa metalli di Londra e/o qualsiasi altro mercato che il Consiglio potra' eventualmente riconoscere ai fini del funzionamento della scorta stabilizzatrice. 5. Il direttore puo' procedere ad operazioni sul mercato a termine a norma del paragrafo 3 del presente articolo soltanto se queste vengono concluse prima della risoluzione del presente accordo o prima di qualsiasi altra data successiva a detta risoluzione, decisa dal Consiglio.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
