[1]scorta stabilizzatrice e le variazioni dei tassi di cambio
[2]1. Il presidente esecutivo puo', di propria iniziativa o su richiesta di un Membro, convocare immediatamente il Consiglio al fine di rivedere i prezzi minimo e massimo quando ritenga o, eventualmente, quando detto Membro ritenga che le eventuali modifiche dei tassi di cambio rendano necessaria tale revisione. Per le sessioni indette in forza del presente paragrafo e' sufficiente un preavviso inferiore a 7 giorni. 2. Alle condizioni enunciate nel par. 1 del presente articolo, il presidente esecutivo puo', in attesa della sessione del Consiglio di cui al suddetto paragrafo, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta stabilizzatrice se tale limitazione o sospensione gli sembra necessaria per impedire che il direttore acquisti o venda stagno in quantitativi tali da recare pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo del presente accordo. 3. Il Consiglio puo' confermare, modificare od annullare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice effettuate in forza del presente articolo. Se il Consiglio non giunge ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice provvisoriamente limitate o sospese continuano senza limitazione oppure vengono riprese. 4. Entro i 30 giorni successivi alla sua decisione di confermare, modificare od annullare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice in applicazione del presente articolo, il Consiglio vaglia l'opportunita' di definire un prezzo massimo e minimo provvisori e puo' fissare tali prezzi. Se il Consiglio non fissa i prezzi minimo o massimo provvisori in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimo e massimo esistenti rimangono in vigore, ferme restando le disposizioni del par. 6 del presente articolo. 5. Entro 90 giorni successivi alla definizione dei prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio rivede tali prezzi e puo' fissare nuovi prezzi minimo e massimo. Se il Consiglio non fissa i nuovi prezzi in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimo e massimo provvisori divengono i prezzi minimo e massimo applicabili. 6. Se il Consiglio non fissa prezzi minimo e massimo provvisori conformemente al par. 4 del presente articolo, egli puo' definire i prezzi minimo e massimo in qualsiasi sessione successiva. 7. Le operazioni della scorta stabilizzatrice riprendono conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 sulla base dei prezzi minimo e massimo che saranno fissati conformemente alle disposizioni dei parr. 4, 5 o 6 del presente articolo, a seconda del caso.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
