[1]agli scambi
[2]1. Alla luce dei suoi studi sul mercato dello stagno, il Consiglio puo' individuare gli ostacoli all'espansione degli scambi dello stagno e dei suoi prodotti semilavorati e finiti. 2. Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio puo' emettere raccomandazioni proprie o adoperarsi affinche' altre organizzazioni competenti emanino raccomandazioni volte a ridurre e, se possibile, ad eliminare integralmente tali ostacoli. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati raggiunti con l'applicazione di tali raccomandazioni.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
