[1]agli scambi

[2]1. Alla luce dei suoi studi sul mercato dello stagno, il Consiglio puo' individuare gli ostacoli all'espansione degli scambi dello stagno e dei suoi prodotti semilavorati e finiti. 2. Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio puo' emettere raccomandazioni proprie o adoperarsi affinche' altre organizzazioni competenti emanino raccomandazioni volte a ridurre e, se possibile, ad eliminare integralmente tali ostacoli. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati raggiunti con l'applicazione di tali raccomandazioni.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art44 · fonte su Normattiva