[1]di pagamento

[2]I versamenti in contanti che i Membri debbono effettuare sul conto di gestione ai sensi degli articoli 20 e 60, i versamenti in contanti che i membri debbono effettuare sul conto della scorta stabilizzatrice ai sensi degli articoli 22 e 23, i versamenti in contanti imputati al conto di gestione e destinati ai Membri in forza dell'articolo 60 ed i versamenti in contanti imputati al conto della scorta stabilizzatrice e destinati ai Membri in forza degli articoli 22, 23 e 26 sono fissati nella moneta del paese ospitante ed effettuati in tale moneta. Alternativamente, e a discrezione della parte interessata, l'equivalente dell'importo dovuto nella moneta del paese ospitante, calcolato al tasso di cambio vigente il giorno del pagamento, puo' essere versato in qualsiasi moneta liberamente convertibile nella moneta del paese ospitante sui mercati valutati.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art18 · fonte su Normattiva