Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 14 — Procedura di voto del Consiglio
- a)Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un delegato non puo' scindere i suoi voti. Un delegato che si astiene e' considerato come se non avesse votato.
- b)Salvo disposizione contraria, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza ripartita semplice.
- c)Ogni membro puo', nelle forme che saranno approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro membro a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i suoi diritti di voto nel corso di una sessione o seduta del Consiglio.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
