Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 14 — Procedura di voto del Consiglio

  • a)Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un delegato non puo' scindere i suoi voti. Un delegato che si astiene e' considerato come se non avesse votato.
  • b)Salvo disposizione contraria, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza ripartita semplice.
  • c)Ogni membro puo', nelle forme che saranno approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro membro a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i suoi diritti di voto nel corso di una sessione o seduta del Consiglio.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art14 · fonte su Normattiva