di voto del Consiglio
- a)Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un delegato non puo' scindere i suoi voti. Un delegato che si astiene sara' considerato come se non avesse votato.
- b)Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza ripartita semplice.
- c)Ogni paese partecipante puo', nelle forme che saranno approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro paese partecipante a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i propri diritti di voto nel corso di una riunione del Consiglio.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
