[1]Oggetto del presente capitolo
[2]Perche' il Fondo possa effettivamente realizzare i suoi obiettivi e svolgere le funzioni che gli competono, esso gode, sul territorio di ogni Stato partecipante, dello statuto giuridico, delle immunita', delle esenzioni e dei privilegi enunciati nel presente capitolo; ogni Stato partecipante informa il Fondo delle esatte misure adottate a tale scopo.
Testo vigente dal 22 marzo 1975
