[1]Oggetto del presente capitolo

[2]Perche' il Fondo possa effettivamente realizzare i suoi obiettivi e svolgere le funzioni che gli competono, esso gode, sul territorio di ogni Stato partecipante, dello statuto giuridico, delle immunita', delle esenzioni e dei privilegi enunciati nel presente capitolo; ogni Stato partecipante informa il Fondo delle esatte misure adottate a tale scopo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art41 · fonte su Normattiva